Art. 5.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti di operatore o che comunque sono dotati di uno o più posti di operatore, con almeno due linee in caso di ente pubblico e di quattro linee in caso di aziende private.
      2. Sono altresì compresi nei centralini telefonici ai fini del comma 1, le strutture e gli uffici che utilizzano almeno quattro linee telefoniche, numeri verdi, INTERNET, o altri sistemi on line, istituiti per collegare i clienti esterni con ogni struttura o ufficio interno e per fornire informazioni ai clienti relative all'azienda, impresa, ufficio o ente, nonché servizi, informazioni o notizie di carattere generale.
      3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralini telefonici ai sensi dei commi 1 e 2, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1.
      4. Qualora il centralino telefonico di cui ai commi 1 e 2 sia dotato di più di una postazione di operatore, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista.